Statuto della Associazione “FHM Italia Onlus ”
Art. 1 (Denominazione e Sede) E’ costituita l’Associazione denominata: “FHM Italia Onlus “non lucrativa di utilità sociale. L’Associazione ha sede legale in Sanremo (IM); secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite in Italia e all’estero su delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo. È fatto obbligo all’Associazione dell’uso, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
Art. 2 (Finalità Istituzionali) L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza intesa non solo come erogazione gratuita in denaro o in natura a favore degli indigenti e delle collettività estere relativamente agli aiuti umanitari, ma anche come elargizione di somme di denaro, provenienti dalla gestione patrimoniale della ONLUS o da campagne di raccolta di donazioni, a favore di enti che presentino i requisiti di legge, per la realizzazione diretta di progetti di utilita’ sociale.
In particolare l’associazione sosterrà le attività benefiche già intraprese in Sierra Leone, proseguendo con metodo e continuità una azione tesa agli aiuti umanitari ai bambini/e bisognosi, alle famiglie, agli ex bambini soldato e ai giovani detenuti. Tale progetto avrà prevalenza in Sierra Leone ma anche ad altre popolazioni di paesi in via di sviluppo, nell’ambito dell’assistenza psicologica, sociale, pedagogica e socio-sanitaria, come ogni altra forma di assistenza. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali,l’Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere, sostenere l’attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge. E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di beneficenza ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
In particolare l’associazione sosterrà le attività benefiche già intraprese in Sierra Leone, proseguendo con metodo e continuità una azione tesa agli aiuti umanitari ai bambini/e bisognosi, alle famiglie, agli ex bambini soldato e ai giovani detenuti. Tale progetto avrà prevalenza in Sierra Leone ma anche ad altre popolazioni di paesi in via di sviluppo, nell’ambito dell’assistenza psicologica, sociale, pedagogica e socio-sanitaria, come ogni altra forma di assistenza. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali,l’Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere, sostenere l’attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge. E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di beneficenza ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 3 (Attività connesse) Nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, l’Associazione promuove la raccolta di contributi ai fondi dell’Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o altro mezzo. A tal fine utilizza ogni mezzo di comunicazione e di informazione rivolta al pubblico.
Promuove o organizza occasionali raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore i di servizi ai sovventori.
Può curare la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all’interno dell’organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.
Art. 4 (Associati) Possono essere associati dell’associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 5 (Perdita della qualità di associato) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.
Art. 6 (Patrimonio) Il patrimonio dell’Associazione è costituito sia da beni mobili sia da beni immobili derivanti dalle quote degli associati, da contributi di Enti pubblici e privati, da donazioni, da legati, da lasciti, da eventuali proventi di gestione.
Art. 7 (Organi) Sono organi dell’associazione: l’assemblea degli associati; il Comitato Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8 (Assemblea) Gli associati formano l’assemblea. L’assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L’assemblea si radunerà almeno due volte all’anno. Spetta all’assemblea deliberare in merito: all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; alla nomina del Comitato Direttivo; alla nomina del Collegio dei Revisori; all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti; ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre. L’assemblea è convocata mediante avviso scritto o posta elettronica inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni. L’assemblea può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che all’estero e può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza. Ciascun associato ha diritto ad un voto (non sono ammesse deleghe).
Art. 9 (Amministrazione) Il Comitato Direttivo è composto da un numero da tre a sette membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460. Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione con posta elettronica o scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Art. 10 (Presidente) Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
Art. 11 (Collegio dei Revisori) Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
Art. 12 (Bilancio) L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 13 (Durata) La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell’art. 2 del presente Statuto, si procede allo scioglimento dell’Associazione, con il rispetto delle disposizioni dell’art. 14.
Art. 14 (Norme di chiusura) L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.: a)quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b)per le altre cause di cui all’art. 27 c.c. In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Art. 15 (Rinvio) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia